In Gazzetta Ufficiale il decreto di rettifica del bando 2020. A giorni le date delle prove.
Un piccolo ma importante passo verso il Concorso ordinario di scuola secondaria è stato fatto. A quasi due anni dalla pubblicazione del bando, infatti, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto di rettifica proprio di quel bando uscito nell’aprile 2020.
La procedura del nuovo concorso sarà la stessa di quella pronosticata e anticipata due mesi fa. Un’unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.
La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:
Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad eccezione dei quesiti di cui al comma 1, lettera c, relativi alla conoscenza della lingua inglese.
La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.
La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici Regionali.
Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.
La commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica, se prevista, e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato.
Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali.
Ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui all’Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.
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