Mobilità del personale scolastico: chiarimenti dal MIM per i neoassunti nell’area funzionari
Nuove indicazioni operative sulla mobilità del personale scolastico arrivano dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con la nota n. 10136 del 16 aprile 2026, la Direzione Generale per il personale
Nuove indicazioni operative sulla mobilità del personale scolastico arrivano dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con la nota n. 10136 del 16 aprile 2026, la Direzione Generale per il personale scolastico ha fornito importanti chiarimenti riguardanti i dipendenti neo immessi in ruolo nell’area dei funzionari ed elevate qualificazioni, sia attraverso procedura valutativa sia tramite concorso.
Al centro delle disposizioni vi è l’applicazione dell’articolo 48 ter, comma 2, del CCNI sulla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025-2028, sottoscritto definitivamente lo scorso 10 marzo. La norma stabilisce due possibilità distinte per il personale interessato.
Da un lato, i neoassunti possono scegliere di confermare la propria sede di servizio, acquisendone così la titolarità. In questo caso, l’anno già svolto viene considerato valido ai fini del raggiungimento del vincolo triennale di permanenza.
In alternativa, è prevista la partecipazione alla mobilità territoriale nella cosiddetta seconda fase. Le due opzioni, precisa il Ministero, sono però tra loro incompatibili: una volta richiesta e ottenuta la conferma della sede da parte dell’Ambito territoriale competente, non sarà più possibile prendere parte alle procedure di mobilità.
Diversamente, il personale che decide di non confermare la sede e presenta domanda di mobilità per l’assegnazione definitiva può accedere, in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 34, comma 7, del CCNI, anche alle operazioni di mobilità interprovinciale.