Appena 30 CFU per l’abilitazione docenti: ecco in quali casi non servirà arrivare a quota 60

Non sarà necessario, per alcuni, acquisire tutti i CFU previsti del nuovo reclutamento docenti.

La riforma per il reclutamento  docenti è ormai realtà. Tra i vari punti inseriti nel testo del Decreto Legge n.36, vi è anche il percorso che porta all’abilitazione per l’insegnamento, con i famosi 60 CFU da dover acquisire, anche tramite tirocinio. Occhio, però, a quanto riportato nell’articolo 2 ter, comma 4.

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale“,

Di questi 30 Cfu, 20 CFU/CFA devono essere riferiti nell’ambito “delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento, mentre “gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto“.

Inoltre, “per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore“.

In sintesi, chi ha già un’altra abilitazione per altra classe di concorso o grado di istruzione e chi ha già ottenuto la specializzazione sul sostegno, potrà acquisire una nuova abilitazione riferita al nuovo percorso proposto dalla riforma, ottenendo solo 30 CFU.

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Autore

  • Valerio Di Fonso

    Nato a Sulmona nel 1993. Laureato in Lettere Moderne e in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. Ha frequentato la scuola di Giornalismo "M. Baldini" della LUISS a Roma nel biennio 2017/19. Giornalista professionista dal 2020, con esperienze presso "Il Tempo", "Mediapress", "Sky Sport", "TgrRai" e "IlGerme". Abilitato alla professione di docente sulla cdc A011