Esami di riparazione, ecco la composizione del consiglio di classe in sede di scrutinio

Quali docenti devono prendere parte alla ratifica del superamento o meno della prova? Scopriamolo insieme.

La composizione del consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutino finale, è la medesima di quella che ha operato in sede di scrutinio finale.

Nel caso in cui le operazioni di verifica e integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento (articolo 8, comma 6, dell’OM 92/2007):

  • ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese;
  • ai docenti nominati fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate.

In ogni caso, leggiamo nel suddetto articolo 8/6, un componente del consiglio di classe eventualmente assente va sostituito nominando un altro docente della stessa disciplina, secondo la normativa vigente.

Se, ad esempio, lo scrutinio si dovesse tenere il 31 agosto, dovranno partecipare anche i docenti supplenti con contratto, appunto, fino al 31 agosto. Sono esentati, invece, coloro che hanno il contratto fino al 30 giugno.

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Autore

  • Valerio Di Fonso

    Nato a Sulmona nel 1993. Laureato in Lettere Moderne e in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. Ha frequentato la scuola di Giornalismo "M. Baldini" della LUISS a Roma nel biennio 2017/19. Giornalista professionista dal 2020, con esperienze presso "Il Tempo", "Mediapress", "Sky Sport", "TgrRai" e "IlGerme". Abilitato alla professione di docente sulla cdc A011