PEI, tempi certi e continuità didattica per l’inclusione scolastica
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 30 settembre 2026, n. 170, il Governo interviene in modo incisivo sulle procedure e sulle tempistiche destinate agli alunni con disabilità.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 30 settembre 2026, n. 170, il Governo interviene in modo incisivo sulle procedure e sulle tempistiche destinate agli alunni con disabilità. L’obiettivo primario del provvedimento è chiudere la partita delle ore di sostegno prima dell’avvio delle lezioni, garantendo stabilità e continuità didattica fin dal primo giorno di scuola.
Nuove tempistiche e scadenze per il PEI
La riforma introduce una stretta sui tempi di approvazione e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (PEI), differenziando le procedure a seconda della situazione dell’alunno:
- Alunni già inseriti e confermati nello stesso istituto: Il PEI diventa definitivo entro il mese di giugno. Eventuali correzioni o integrazioni restano consentite esclusivamente fino alle prime due settimane di ottobre. Successivamente, modifiche straordinarie saranno ammesse solo in presenza di nuove e certificate condizioni di funzionamento della persona.
- Alunni di nuova iscrizione o con prima certificazione: La redazione provvisoria rimane fissata a giugno, mentre la stesura del PEI definitivo va completata entro e non oltre il 15 ottobre.
Il nuovo ruolo del GLO e la continuità didattica
La normativa modifica in modo sostanziale il D.Lgs. 66/2017 e la storica Legge 104/1992, potenziando l’efficacia operativa dei Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLO) e snellendo i passaggi burocratici:
- Potere decisionale al GLO: Il GLO non è più chiamato a formulare una semplice proposta o indicazione di massima, ma ha il compito di «definire» direttamente e con valore programmatorio il fabbisogno effettivo di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo.
- Superamento delle incertezze d’inizio anno: Abbandonata la dicitura vaga “non oltre il mese di ottobre”, la norma fissa il termine perentorio entro le prime due settimane di ottobre per azzerare i tempi di attesa a inizio lezione.
- Tutela della continuità didattica: All’interno del medesimo ciclo di studi, le ore di sostegno già assegnate dovranno essere di norma mantenute, evitando continue rideterminazioni al ribasso. L’aggiornamento complessivo del PEI tornerà a essere obbligatorio solo al passaggio da un grado di istruzione all’altro (a partire dalla scuola dell’infanzia).
- Validità delle delibere e gestione amministrativa: Il PEI potrà essere approvato anche in caso di assenza di alcune componenti del GLO, purché regolarmente convocate. Contestualmente, la responsabilità di attribuire tempestivamente le risorse sui posti in deroga viene posta in capo agli Uffici Scolastici Regionali (USR), sollevando i Dirigenti Scolastici da adempimenti non imputabili alla singola autonomia scolastica.
Il contesto demografico: denatalità e aumento della platea inclusiva
Le novità legislative si inseriscono nel quadro descritto dalla Relazione Tecnica al decreto, che evidenzia due trend opposti all’interno della scuola italiana:
- Contrazione demografica: I dati ISTAT indicano che nel 2025 le nascite si sono attestate a circa 355.000 unità (-3,9% rispetto all’anno precedente), mentre le stime provvisorie del primo trimestre 2026 registrano circa 83.000 nuovi nati (-2,4%).
- Crescita dei Bisogni Educativi Speciali: Nell’anno scolastico 2024/2025 gli studenti con disabilità sono saliti a 377.000, con un incremento di 18.000 unità (+5%) su base annua. Oggigiorno, gli alunni con disabilità rappresentano il 4,8% della popolazione scolastica complessiva, una percentuale quasi raddoppiata nell’arco dell’ultimo decennio (era il 2,6%).