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Supplenze docenti, stop allo spezzettamento delle cattedre

La normativa sulle supplenze dei docenti ribadisce un principio chiave: le cattedre intere disponibili non possono essere frazionate in spezzoni orari per consentire il completamento dell’orario o per assegnare incarichi

Supplenze docenti, stop allo spezzettamento delle cattedre
  • PublishedFebbraio 9, 2026

La normativa sulle supplenze dei docenti ribadisce un principio chiave: le cattedre intere disponibili non possono essere frazionate in spezzoni orari per consentire il completamento dell’orario o per assegnare incarichi a più aspiranti. È quanto emerge chiaramente dalle premesse dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024.

Nel testo dell’ordinanza, infatti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito precisa di aver deciso di non accogliere la richiesta avanzata dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), che proponeva di consentire, all’articolo 12, comma 12, e all’articolo 13, comma 20, il completamento dell’orario anche attraverso il frazionamento delle disponibilità. La motivazione alla base della scelta ministeriale è la tutela dell’unitarietà dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, nonché la volontà di evitare un’ulteriore frammentazione degli orari.

Alla luce di questa impostazione, le cattedre intere disponibili per le supplenze non possono essere suddivise in frazioni orarie per permettere a un docente già titolare di uno spezzone di completare il proprio orario. A maggior ragione, viene esclusa la possibilità di frazionare le cattedre al fine di consentire a più aspiranti di ottenere spezzoni di supplenza.

Restano tuttavia esclusi da questo divieto i contratti di supplenza in regime di part-time fino al 30 giugno o al 31 agosto, che costituiscono un diritto contrattuale pienamente riconosciuto e tutelato.

La stessa regola si applica sia alle supplenze conferite tramite Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), come stabilito dall’articolo 12, comma 12, dell’OM 88/2024, sia alle supplenze attribuite attraverso le Graduatorie di istituto, incluse le supplenze brevi e saltuarie, ai sensi dell’articolo 13, comma 20 della medesima ordinanza.

Ne deriva che eventuali decisioni dei dirigenti scolastici di suddividere una cattedra, ad esempio assegnando 12 ore a un supplente e 6 ore a un altro, configurano un comportamento non conforme alla normativa vigente. Una scelta che, pur avendo consentito a due docenti di maturare punteggio di servizio – quattro punti per due mesi di supplenza – risulta in contrasto con quanto previsto dall’OM 88/2024.

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Autore

  • Valerio Di Fonso

    Nato a Sulmona nel 1993. Laureato in Lettere Moderne e in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. Ha frequentato la scuola di Giornalismo "M. Baldini" della LUISS a Roma nel biennio 2017/19. Giornalista professionista dal 2020, con esperienze presso "Il Tempo", "Mediapress", "Sky Sport", "TgrRai" e "IlGerme". Abilitato alla professione di docente sulla cdc A011