Scuola, la Consulta: illegittimo il limite dei 70 anni per il trattenimento in servizio se aumenta l’età pensionabile
Il limite massimo di 70 anni per il trattenimento in servizio del personale della scuola dovrà adeguarsi all’eventuale incremento dell’età pensionabile legato all’aumento della speranza di vita. Lo ha stabilito
Il limite massimo di 70 anni per il trattenimento in servizio del personale della scuola dovrà adeguarsi all’eventuale incremento dell’età pensionabile legato all’aumento della speranza di vita. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 125, depositata oggi, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994.
Secondo i giudici costituzionali, la norma è illegittima nella parte in cui consente la permanenza in servizio “non oltre il settantesimo anno di età”, senza prevedere la possibilità di estendere tale limite alla maggiore età eventualmente determinata dagli adeguamenti dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, conseguenti all’incremento della speranza di vita.
La decisione nasce dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla quarta sezione civile della Corte di Cassazione nell’ambito di un rinvio pregiudiziale interpretativo promosso dal Tribunale di Lecce, sezione lavoro. Al centro del procedimento il ricorso di una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che aveva impugnato il provvedimento di cessazione dal servizio sostenendo di avere diritto a restare in servizio fino a 71 anni per raggiungere il requisito contributivo minimo necessario a conseguire la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Nelle motivazioni della sentenza, la Consulta richiama il proprio consolidato orientamento in materia di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre il limite ordinamentale di età, ribadendo che tale possibilità costituisce un’eccezione rispetto alla regola del collocamento a riposo. La finalità del prolungamento dell’attività lavorativa, sottolineano i giudici, è esclusivamente quella di consentire al lavoratore di maturare i requisiti necessari per il conseguimento del diritto alla pensione.