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Formazione sulla sicurezza, novità per i docenti: corsi a rischio basso se le mansioni lo consentono

Importante novità in tema di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale docente. Con l’interpello n. 1/2025, il Ministero del Lavoro ha chiarito che gli insegnanti, se

Formazione sulla sicurezza, novità per i docenti: corsi a rischio basso se le mansioni lo consentono
  • PublishedOttobre 2, 2025

Importante novità in tema di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale docente. Con l’interpello n. 1/2025, il Ministero del Lavoro ha chiarito che gli insegnanti, se non esposti a rischi lavorativi classificabili come medi o elevati, possono partecipare ai corsi di formazione specifica previsti per il rischio basso.

Una posizione che potrebbe avere riflessi significativi sull’organizzazione della formazione nelle scuole, alla luce della normativa vigente. Sebbene il settore “Istruzione” (codice ATECO 85) sia generalmente considerato a rischio medio — il che comporta un obbligo formativo di almeno 8 ore secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 — la Commissione per gli interpelli ha precisato che la classificazione settoriale può essere superata dalla valutazione dei rischi effettivi eseguita dal datore di lavoro.

I criteri per accedere alla formazione a rischio basso

Secondo quanto chiarito, i docenti possono frequentare i corsi per rischio basso a condizione che:

  • La valutazione del rischio eseguita dal dirigente scolastico (in qualità di datore di lavoro) evidenzi l’assenza di esposizione a rischi medi o alti per le mansioni svolte.
  • Non vi sia esposizione, anche occasionale, a fattori di rischio riconducibili alle categorie media o alta.
  • Non sia prevista la presenza nei reparti produttivi, come indicato dagli Accordi Stato-Regioni del 2012 e del 2025, che ammettono la formazione per rischio basso anche in settori classificati diversamente, se le mansioni concretamente svolte non comportano rischi aggiuntivi.

In altre parole, la formazione va calibrata sulla base delle reali attività del lavoratore, e non esclusivamente in base al settore economico di appartenenza.

Un principio generale: prevale la valutazione dei rischi aziendali

La Commissione ribadisce così un principio cardine della normativa sulla sicurezza: la valutazione del rischio aziendale ha valore prioritario rispetto alla classificazione ATECO. Ciò significa che l’obbligo formativo deve essere proporzionato all’effettiva esposizione al pericolo, valutata in relazione alle mansioni svolte.

Ne consegue che:

  • La durata e i contenuti della formazione devono basarsi sui risultati della valutazione dei rischi.
  • Il codice ATECO dell’azienda non è vincolante, se le attività svolte dal lavoratore rientrano nei parametri di rischio basso.

Le ricadute pratiche per le scuole

Per il mondo della scuola, questa indicazione rappresenta una semplificazione potenziale. Se, ad esempio, il personale docente non svolge attività a rischio, e la valutazione dei rischi lo conferma, i corsi di formazione possono essere meno onerosi in termini di ore e costi, pur rimanendo pienamente conformi alla normativa.

Resta comunque fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire una formazione “sufficiente e adeguata”, in linea con l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

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Autore

  • Valerio Di Fonso

    Nato a Sulmona nel 1993. Laureato in Lettere Moderne e in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. Ha frequentato la scuola di Giornalismo "M. Baldini" della LUISS a Roma nel biennio 2017/19. Giornalista professionista dal 2020, con esperienze presso "Il Tempo", "Mediapress", "Sky Sport", "TgrRai" e "IlGerme". Abilitato alla professione di docente sulla cdc A011