“Bonus mamme”, riaperte funzioni SIDI. CGIL: “Discriminatorio escludere lavoratrici precarie”
Con la nota 3023 del 22 aprile 2024, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato, come da noi richiesta in occasione del primo incontro di informativa, la riapertura delle funzioni per la presentazione dell’istanza di accesso all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico a carico delle lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ai sensi dell’art.1 commi da 180 a 182 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L’esonero alle lavoratrici madri di due figli
La norma riconosce l’esonero alle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. In via sperimentale, è riconosciuto per il solo 2024 il medesimo esonero anche alle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Come accedere all’istanza
Per accedere all’istanza, le lavoratrici interessate devono effettuare il login nell‘area riservata in alto a destra all’interno del sito del Ministero e selezionare il servizio “Decontribuzione di maternità” nell’elenco di tutti i servizi. indicando i dati anagrafici dei figli, fino a un massimo di tre. In caso di lavoratrice madre di più di tre figli è necessario includere tra quelli comunicati il codice fiscale del figlio più piccolo. E’ necessario verificare attentamente quanto inserito prima dell’inoltro, in quanto, una volta inviata l’istanza, non sarà più possibile apportare modifiche.
Il commento della FLC CGIL
“Pur consapevole che il beneficio è riservato a norma di legge alle lavoratrici a tempo indeterminato, la FLC CGIL, ritenendo illegittima e discriminante l’esclusione delle lavoratrici precarie, coerentemente con quanto denunciato in occasione dell’incontro di informativa sindacale dell’8 aprile scorso, ha patrocinato alcuni ricorsi pilota affinché vengano riconosciuti e riaffermati principi in tema di parità di trattamento a prescindere dalla tipologia contrattuale”.