Supplenze scolastiche, regole e diritti nel biennio 2024/2026: cosa cambia per i docenti
La problematica del conferimento delle supplenze resta al centro del dibattito nel mondo della scuola, soprattutto in vista del biennio 2024/2026. Il riferimento normativo principale è l’Ordinanza Ministeriale n. 88
La problematica del conferimento delle supplenze resta al centro del dibattito nel mondo della scuola, soprattutto in vista del biennio 2024/2026. Il riferimento normativo principale è l’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024, destinata a restare in vigore fino al rinnovo previsto per il biennio 2026/2028, che disciplina modalità e condizioni dei contratti a tempo determinato per il personale docente.
Nel sistema scolastico italiano, infatti, le supplenze rappresentano lo strumento attraverso cui si coprono i posti vacanti o temporaneamente disponibili quando non è possibile assegnarli a personale di ruolo. Le modalità di conferimento incidono direttamente sui diritti dei supplenti, in particolare per quanto riguarda la conferma, la proroga dell’incarico e il trattamento economico.
Le tipologie di supplenza
La normativa distingue diverse tipologie di supplenze, in base alla durata dell’incarico e alla natura del posto da coprire. Si va dalle supplenze annuali, con contratto fino al 31 agosto, alle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, con scadenza al 30 giugno, fino alle supplenze brevi e saltuarie, conferite direttamente dal dirigente scolastico. Queste forme costituiscono l’ossatura del sistema di reclutamento a tempo determinato nella scuola.
Conferma e proroga dell’incarico
Un punto centrale riguarda il diritto alla conferma della supplenza. L’articolo 13, comma 12, dell’O.M. 88/2024 stabilisce che il supplente già in servizio deve essere confermato quando l’assenza del docente titolare prosegue senza soluzione di continuità dopo un periodo di sospensione delle lezioni, come le vacanze natalizie o pasquali. In questi casi, la scuola non può procedere a un nuovo scorrimento delle graduatorie.
Diverso ma complementare è il diritto alla proroga della supplenza, previsto per garantire la continuità didattica. La proroga spetta quando a un primo periodo di assenza del titolare ne segue un altro senza interruzioni, oppure con una pausa limitata a giorni festivi o non lavorativi. In tali situazioni, il nuovo contratto decorre dal giorno successivo alla scadenza del precedente.
Assenze del titolare e continuità contrattuale
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Scuola 2006/2009, all’articolo 40, comma 3, chiarisce un aspetto fondamentale: se il docente titolare è assente in modo continuativo a partire da almeno sette giorni prima della sospensione delle lezioni e fino ad almeno sette giorni dopo la ripresa, il contratto del supplente deve coprire l’intera durata dell’assenza. Ciò che rileva è la continuità oggettiva dell’assenza, indipendentemente dalle motivazioni o dalle certificazioni presentate dal titolare.
Retribuzione durante le vacanze
In presenza di queste condizioni, al supplente spetta anche la retribuzione per l’intero periodo di sospensione delle lezioni. Il pagamento riguarda, ad esempio, le vacanze natalizie o pasquali e non dipende dalla causa dell’assenza del titolare. L’ARAN ha precisato che anche assenze giustificate da motivazioni diverse possono concorrere al raggiungimento del requisito previsto dal contratto.
A rafforzare questo principio è intervenuta una nota ministeriale del 18 dicembre 2013, che invita le scuole a stipulare un contratto specifico qualora il diritto al pagamento delle vacanze non sia stato previsto nel primo incarico, purché siano accertate le condizioni stabilite dalla normativa.
Quando spetta solo la conferma senza retribuzione
Esistono però situazioni in cui il supplente ha diritto alla conferma dell’incarico, ma non alla retribuzione del periodo di sospensione delle lezioni. Accade quando l’assenza del titolare prima delle vacanze è inferiore ai sette giorni previsti e riprende solo dopo la ripresa delle lezioni. In questo caso, il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio, senza riconoscimento economico per il periodo di sospensione.