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Maturità e prove equipollenti

Mentre si avvicinano gli esami di maturità, per gli studenti con disabilità emerge un problema ancora irrisolto, che riguarda la natura delle prove da sostenere e il diritto a un

Maturità e prove equipollenti
  • PublishedGiugno 16, 2025

Mentre si avvicinano gli esami di maturità, per gli studenti con disabilità emerge un problema ancora irrisolto, che riguarda la natura delle prove da sostenere e il diritto a un trattamento equo ma adattato alle loro esigenze.

Il dibattito nasce dall’applicazione del PEI semplificato (Piano Educativo Individualizzato “con prove riconducibili a quelle ufficiali”), come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 62/2017. Questo tipo di prove, chiamate equipollenti, sono già definite nell’art. 16, comma 3 della Legge 104/1992.

L’abrogazione che ha creato confusione

In passato, il concetto di prova equipollente era chiaramente descritto dall’art. 6, comma 1 del DPR n. 323/1998, che permetteva differenze sia nelle modalità di svolgimento (es. prova scritta invece che orale) sia nei contenuti (es. riduzione del numero di esercizi, temi alternativi, questionari a scelta multipla). Ma tutto questo era subordinato a un principio fondamentale: le prove dovevano dimostrare l’idoneità dello studente a conseguire il titolo di studio.

Questa norma è stata però abrogata, forse inavvertitamente, generando ambiguità interpretative e disagi concreti durante gli esami.

Conseguenze dell’abrogazione: incertezza nelle Commissioni

Oggi, con l’attuale formulazione “prove riconducibili a quelle ufficiali”, contenuta nell’art. 20 e nelle Linee guida allegate al D.I. n. 182/2020, integrate dal D.M. n. 153/2023, le interpretazioni sono spesso discordanti.

Accade che alcuni Presidenti di Commissione ritengano non valide le prove già utilizzate durante l’anno, perché ritenute non “sufficientemente riconducibili” a quelle ministeriali, chiedendone la modifica anche all’ultimo momento.

Non solo: l’impossibilità di predisporre in anticipo le prove per gli studenti con disabilità, a causa dell’obbligo di attendere l’apertura delle buste ministeriali, crea ritardi e stress aggiuntivo. Una situazione che l’articolo abrogato aveva invece evitato, consentendo la preparazione anticipata delle prove, purché rispettassero il criterio dell’idoneità al conseguimento del diploma.

Le richieste delle Associazioni e la risposta del Ministero

Da tempo le Associazioni che tutelano i diritti degli studenti con disabilità chiedono con insistenza il ripristino dell’art. 6, comma 1, proprio per restituire certezza normativa e serenità alle commissioni.

Il 12 giugno scorso, il Ministero ha emesso una circolare in risposta a tali sollecitazioni. Tuttavia, la circolare non riprende i punti essenziali della norma abrogata, limitandosi a vaghi riferimenti che, anziché chiarire, aumentano la confusione.

“Non si comprende perché, a fronte di una richiesta semplice e concreta, il Ministero abbia risposto con un documento che rischia di complicare ulteriormente il lavoro delle commissioni e il diritto degli studenti a prove realmente equipollenti”, commentano le Associazioni.

A pochi giorni dagli esami, si attende un gesto di chiarezza

Con l’inizio degli esami imminente, le speranze di un passo indietro del Ministero sono ormai ridotte, ma le Associazioni insistono: basterebbe una circolare telegrafica che ripristini, parola per parola, l’art. 6, comma 1.

Un semplice atto amministrativo che ridarebbe tranquillità a studenti e docenti, chiarendo una volta per tutte cosa si intenda davvero per prove equipollenti, e restituendo dignità e tutela al percorso scolastico degli studenti con disabilità.

Autore

  • Valerio Di Fonso

    Nato a Sulmona nel 1993. Laureato in Lettere Moderne e in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. Ha frequentato la scuola di Giornalismo "M. Baldini" della LUISS a Roma nel biennio 2017/19. Giornalista professionista dal 2020, con esperienze presso "Il Tempo", "Mediapress", "Sky Sport", "TgrRai" e "IlGerme". Abilitato alla professione di docente sulla cdc A011