Maturità e prove equipollenti
Mentre si avvicinano gli esami di maturità, per gli studenti con disabilità emerge un problema ancora irrisolto, che riguarda la natura delle prove da sostenere e il diritto a un

Mentre si avvicinano gli esami di maturità, per gli studenti con disabilità emerge un problema ancora irrisolto, che riguarda la natura delle prove da sostenere e il diritto a un trattamento equo ma adattato alle loro esigenze.
Il dibattito nasce dall’applicazione del PEI semplificato (Piano Educativo Individualizzato “con prove riconducibili a quelle ufficiali”), come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 62/2017. Questo tipo di prove, chiamate equipollenti, sono già definite nell’art. 16, comma 3 della Legge 104/1992.
L’abrogazione che ha creato confusione
In passato, il concetto di prova equipollente era chiaramente descritto dall’art. 6, comma 1 del DPR n. 323/1998, che permetteva differenze sia nelle modalità di svolgimento (es. prova scritta invece che orale) sia nei contenuti (es. riduzione del numero di esercizi, temi alternativi, questionari a scelta multipla). Ma tutto questo era subordinato a un principio fondamentale: le prove dovevano dimostrare l’idoneità dello studente a conseguire il titolo di studio.
Questa norma è stata però abrogata, forse inavvertitamente, generando ambiguità interpretative e disagi concreti durante gli esami.
Conseguenze dell’abrogazione: incertezza nelle Commissioni
Oggi, con l’attuale formulazione “prove riconducibili a quelle ufficiali”, contenuta nell’art. 20 e nelle Linee guida allegate al D.I. n. 182/2020, integrate dal D.M. n. 153/2023, le interpretazioni sono spesso discordanti.
Accade che alcuni Presidenti di Commissione ritengano non valide le prove già utilizzate durante l’anno, perché ritenute non “sufficientemente riconducibili” a quelle ministeriali, chiedendone la modifica anche all’ultimo momento.
Non solo: l’impossibilità di predisporre in anticipo le prove per gli studenti con disabilità, a causa dell’obbligo di attendere l’apertura delle buste ministeriali, crea ritardi e stress aggiuntivo. Una situazione che l’articolo abrogato aveva invece evitato, consentendo la preparazione anticipata delle prove, purché rispettassero il criterio dell’idoneità al conseguimento del diploma.
Le richieste delle Associazioni e la risposta del Ministero
Da tempo le Associazioni che tutelano i diritti degli studenti con disabilità chiedono con insistenza il ripristino dell’art. 6, comma 1, proprio per restituire certezza normativa e serenità alle commissioni.
Il 12 giugno scorso, il Ministero ha emesso una circolare in risposta a tali sollecitazioni. Tuttavia, la circolare non riprende i punti essenziali della norma abrogata, limitandosi a vaghi riferimenti che, anziché chiarire, aumentano la confusione.
“Non si comprende perché, a fronte di una richiesta semplice e concreta, il Ministero abbia risposto con un documento che rischia di complicare ulteriormente il lavoro delle commissioni e il diritto degli studenti a prove realmente equipollenti”, commentano le Associazioni.
A pochi giorni dagli esami, si attende un gesto di chiarezza
Con l’inizio degli esami imminente, le speranze di un passo indietro del Ministero sono ormai ridotte, ma le Associazioni insistono: basterebbe una circolare telegrafica che ripristini, parola per parola, l’art. 6, comma 1.
Un semplice atto amministrativo che ridarebbe tranquillità a studenti e docenti, chiarendo una volta per tutte cosa si intenda davvero per prove equipollenti, e restituendo dignità e tutela al percorso scolastico degli studenti con disabilità.