Troppe assenze per malattia e niente didattica a distanza: il TAR rigetta il ricorso della madre, l’alunno disabile dovrà ripetere l’anno
Centocinquanta giorni di assenza in un solo anno scolastico sono troppi per consentire qualsiasi valutazione pedagogica, anche in presenza di una disabilità grave e di un piano educativo personalizzato. Lo

Centocinquanta giorni di assenza in un solo anno scolastico sono troppi per consentire qualsiasi valutazione pedagogica, anche in presenza di una disabilità grave e di un piano educativo personalizzato. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (sezione staccata di Catania) che, con la sentenza n. 2568/2026 depositata il 23 settembre, ha respinto il ricorso presentato dalla madre di un alunno della scuola primaria contro la bocciatura del figlio.
Il caso trae origine dal documento di valutazione emesso il 17 giugno 2026, con cui il Consiglio di Classe ha deliberato all’unanimità la non ammissione del piccolo alla classe successiva. Il bambino, riconosciuto disabile grave ai sensi della legge 104/1992, era seguito da un insegnante di sostegno ed era titolare di un Piano Educativo Individualizzato (PEI).
La madre ha impugnato la bocciatura dinanzi al giudice amministrativo contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, sostenendo che le prolungate assenze fossero ampiamente giustificate da motivi di salute. La difesa della famiglia ha inoltre accusato l’istituto di mancata inclusione e violazione del diritto all’istruzione, lamentando la mancata attivazione della didattica domiciliare o a distanza, richiesta – seppur verbalmente – in più occasioni.
I giudici etnei hanno confermato la legittimità della decisione della scuola. Pur ricordando che nella scuola primaria la bocciatura rappresenta un’eccezione circoscritta a casi straordinari, la sentenza ha chiarito che il provvedimento impugnato non è frutto di un rigido automatismo numerico, bensì dell’oggettiva impossibilità di valutare l’alunno.
Dagli atti è emerso che il bambino ha registrato circa 150 giorni di assenza, presenziando alle lezioni soltanto in pochissime occasioni e per poche ore. Una discontinuità tale da impedire la stessa attuazione del PEI e precludere ai docenti l’acquisizione di elementi utili alla verifica degli obiettivi minimi.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato come le certificazioni pediatriche prodotte attestassero per lo più l’idoneità al rientro in classe, senza documentare patologie continuative tali da giustificare un’assenza di tale portata. Quanto alla didattica domiciliare, il TAR ha rilevato l’assenza di istanze formali da parte dei genitori, a fronte delle opzioni comunque prospettate dall’istituto.
Il ricorso è stato dunque respinto con spese compensate, ammettendo la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Per il bambino si confermano gli effetti dello scrutinio finale: il percorso nella classe primaria dovrà essere ripetuto.