Intelligenza artificiale nella scuola: cosa cambia per il personale con il nuovo decreto legislativo
Il 23 ottobre 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua la normativa nazionale al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act). Il provvedimento

Il 23 ottobre 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua la normativa nazionale al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act). Il provvedimento contiene disposizioni che interessano le istituzioni scolastiche e il personale docente, educativo e ATA.
Le principali disposizioni per la scuola e il personale
Intelligenza artificiale nei percorsi formativi
Gli articoli 36 e 37 prevedono che le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, possano introdurre attività formative sull’intelligenza artificiale già dal primo ciclo di istruzione, anche attraverso percorsi interdisciplinari e attività STEAM. Sono inoltre previste iniziative di orientamento per lo sviluppo delle competenze collegate alle nuove tecnologie.
Formazione del personale docente
L’articolo 38 demanda a un successivo decreto ministeriale, da adottare entro novanta giorni, la definizione dei criteri e delle modalità di formazione dei docenti sull’intelligenza artificiale.
Fino alla sua adozione continuano ad applicarsi le Linee guida introdotte con il D.M. 166/2025. Resta distinta la previsione dell’articolo 4 dell’AI Act, relativa all’adeguata alfabetizzazione del personale che utilizza sistemi di IA.
Garanzie nelle decisioni sul rapporto di lavoro
L’articolo 41 stabilisce che le decisioni relative ad assunzioni, modifiche o cessazioni del rapporto di lavoro, provvedimenti disciplinari e valutazione delle prestazioni non possano essere fondate esclusivamente su trattamenti automatizzati.
È necessario l’intervento di una persona fisica con effettivo potere decisionale. Il personale ha diritto a richiedere una motivazione comprensibile e le decisioni adottate in violazione delle garanzie previste sono nulle.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L’articolo 42 prevede che l’impiego di sistemi di IA che incidono sull’organizzazione e sulle modalità di lavoro sia considerato nella valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008.
Il personale deve ricevere informazioni e formazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.