Accorpamento delle classi: una prassi illegittima
Un fenomeno sempre più diffuso nelle scuole italiane, nonostante la sua totale illegittimità, è quello dell’accorpamento delle classi o dello “smembramento” degli alunni della classe del docente assente in altre
Un fenomeno sempre più diffuso nelle scuole italiane, nonostante la sua totale illegittimità, è quello dell’accorpamento delle classi o dello “smembramento” degli alunni della classe del docente assente in altre sezioni. Una pratica adottata per far fronte alle assenze dei docenti, ma che, secondo gli esperti del settore, viola apertamente le norme sulla sicurezza, il diritto allo studio e i doveri di vigilanza dei docenti.
In molte scuole, non è raro che insegnanti di educazione fisica si trovino a gestire gruppi di 50 o 60 alunni contemporaneamente, in palestra o in aula magna, per sopperire alla mancanza momentanea di un collega. Se tale misura può essere tollerata in casi di emergenza o per assenze improvvise di breve durata, diventa inaccettabile quando viene adottata come prassi ordinaria.
Le norme sulla sicurezza ignorate
Il D.M. 18 dicembre 1975 stabilisce parametri precisi per la capienza delle aule: nella scuola secondaria di secondo grado, ogni studente deve disporre di almeno 1,96 metri quadrati e le aule devono avere un’altezza non inferiore ai tre metri. Ne consegue che una classe di 35 alunni richiede un’aula di almeno 70 metri quadrati, una condizione spesso disattesa nei casi di accorpamento.
È per questo motivo che, in tali circostanze, nessun dirigente scolastico mette per iscritto un ordine di servizio che imponga la lezione in aule sovraffollate: le disposizioni, quando avvengono, vengono date per via orale da collaboratori o responsabili di plesso.
Vigilanza e responsabilità: i rischi per i docenti
L’aumento del numero di alunni affidati a un singolo insegnante comporta un serio problema di vigilanza. Gestire 27 o 28 studenti è già complesso; arrivare a 35 o più, unendo due classi, rende impossibile garantire sicurezza e controllo.
In questi casi, il docente può legittimamente rifiutarsi di tenere lezione, poiché la disposizione di accorpare classi non rientra tra gli obblighi di servizio e configura una responsabilità impropria.
La Legge di Bilancio 2026 rischia di peggiorare la situazione
Il disegno di Legge di Bilancio 2026, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 2 ottobre, interviene sugli articoli 106 e 107 del documento di finanza pubblica e, in particolare, modifica il comma 85 dell’art. 1 della Legge 107/2015 (la cosiddetta “Buona Scuola”).
La nuova norma stabilisce che le assenze dei docenti fino a 10 giorni — nella scuola primaria e secondaria, sia su posto comune sia su sostegno — dovranno essere coperte prioritariamente con personale interno appartenente all’organico dell’autonomia. Il ricorso ai supplenti sarà consentito solo in casi eccezionali e debitamente motivati.
Una scelta che, secondo molti dirigenti e insegnanti, rischia di consolidare proprio quelle pratiche illegittime di accorpamento e distribuzione degli alunni, con gravi ricadute sulla qualità dell’insegnamento e sulla sicurezza degli ambienti scolastici.