Scuola: permessi per diritto allo studio anno solare 2027
I permessi per diritto allo studio, comunemente detti “150 ore” costituiscono una significativa misura di accrescimento professionale individuale della lavoratrice e del lavoratore. Chi ne ha diritto Tali permessi sono

I permessi per diritto allo studio, comunemente detti “150 ore” costituiscono una significativa misura di accrescimento professionale individuale della lavoratrice e del lavoratore.
Chi ne ha diritto
Tali permessi sono riconosciuti, nel nostro settore, al personale docente, educativo, ATA e agli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato o determinato con nomina fino al 31 agosto o 30 giugno formalmente iscritti a corsi di studio riconosciuti dall’ordinamento pubblico: percorsi di laurea, diplomi, specializzazioni, qualifiche professionali, esami singoli e per il conseguimento/integrazione di CFU, abilitazioni, master, titoli post-universitari.
Quando presentare domanda
Il prossimo 15 novembre è il termine ultimo di presentazione delle domande in riferimento all’anno solare 2027: la quota massima di 150 ore annue, fruibili anche per il tempo necessario a raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni, è ridotta in proporzione al personale in part-time, con orario inferiore a quello contrattualmente stabilito o in rapporto alla durata del contratto nel caso del tempo determinato.
Il ruolo della contrattazione regionale
Il CCNL 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024 disciplina la materia all’articolo 37 e prevede sia la contrattazione regionale adefinire nei contratti collettivi integrativi regionali (CCIR) le tipologie dei corsi, i criteri di fruizione delle ore di frequenza-lezioni/esami/tirocinio, le dovute certificazioni e le priorità in base alle quali vengono graduate le domande nell’ottica di regolare la quota-massima assegnabile pro-capite e consentire, così, di soddisfare il maggior numero di richieste.
I riferimenti normativi
Le disposizioni di carattere generale non precludono l’iscrizione alle università telematiche né quelle presso enti/organismi su piattaforma online, purché riconosciuti dal Ministero.
I permessi accordabili riguardano una percentuale di beneficiari non superiore al 3% del totale delle unità in servizio a livello provinciale. In caso di trasferimento o assegnazione provvisoria da altra provincia l’interessato, cui sono già stati concessi i permessi, conserva la parte-oraria residua fino al 31 dicembre, senza che questo alteri il contingente disponibile nella nuova provincia. Non è possibile, invece, utilizzare permessi restanti rispetto al conseguimento del titolo, al fine di frequentare un corso diverso rispetto a quello già indicato nella domanda.
Per le operazioni di competenza, le informazioni e i moduli di inoltro delle domande, le ammissioni con riserva, i testi dei CCIR, occorre fare riferimentoagli Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti territorialmente competenti, dove possono essere previste clausole più estensive per il personale a tempo determinato, ma anche scadenze diverse per consentire la trasmissione degli elenchi da parte delle istituzioni scolastiche.
La determinazione dei contingenti provinciali di quanti potranno usufruire dei permessi retribuiti nonché, a seguire, gli elenchi dei beneficiari delle concessioni, saranno pubblicati all’albo degli UU.SS.TT.