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Ore eccedenti per i docenti

Ore eccedenti per i docenti: due tipologie, due retribuzioni diverse Nel mondo della scuola, il tema delle ore eccedenti prestate dai docenti è spesso oggetto di dibattito, chiarimenti e rivendicazioni.

Ore eccedenti per i docenti
  • PublishedOttobre 12, 2025

Ore eccedenti per i docenti: due tipologie, due retribuzioni diverse

Nel mondo della scuola, il tema delle ore eccedenti prestate dai docenti è spesso oggetto di dibattito, chiarimenti e rivendicazioni. Con il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) scuola 2019-2021, è utile fare chiarezza sulle diverse tipologie di ore eccedenti e sulle modalità di retribuzione, che variano a seconda della natura dell’attività svolta.

Due tipologie di ore eccedenti

Le ore eccedenti prestate dai docenti, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, rientrano principalmente in due categorie:

  1. Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti – Queste rientrano nel Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (FMOF). Sono ore svolte in aggiunta all’orario di servizio curricolare, con un limite massimo di 6 ore settimanali.
  2. Ore aggiuntive per completamento orario o incremento fino a 24 ore settimanali – Sono assegnate all’inizio dell’anno scolastico per tutto l’anno e vengono retribuite direttamente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, con regolare emissione mensile sul cedolino.

Diversità giuridica e retributiva

Le due tipologie di ore eccedenti, oltre a distinguersi sul piano contrattuale, sono soggette a modalità di pagamento differenti. Le ore di sostituzione sono liquidate a fine anno scolastico attraverso fondi appositi previsti dal FMOF. Le ore di completamento, invece, seguono una retribuzione ordinaria mensile, come da normativa del CCNL vigente.

I riferimenti contrattuali

L’articolo 45 del CCNL 2019-2021 conferma che le attività aggiuntive e le ore eccedenti sono regolate dalla normativa legislativa e contrattuale in vigore al momento della stipula del contratto. In particolare, l’articolo 78 specifica che le ore per sostituzione dei colleghi assenti rientrano nel FMOF, mentre l’articolo 88 del precedente CCNL 2006/2009 regola le attività aggiuntive di insegnamento come parte integrante del Fondo d’Istituto (FIS).

Le retribuzioni nel dettaglio

Per quanto riguarda le ore di sostituzione dei colleghi assenti, i compensi sono così stabiliti:

  • Scuola secondaria: 1/65 dello stipendio iniziale + indennità integrativa speciale
  • Scuola primaria: 1/87 dello stipendio iniziale + indennità integrativa speciale
  • Scuola dell’infanzia: 1/90 dello stipendio iniziale + indennità integrativa speciale
  • Approfondimento negli Istituti Professionali: 1/78 dello stipendio + quota FIS per raggiungere € 38,50 l’ora

Per le attività aggiuntive di insegnamento, escluse le sostituzioni e gli approfondimenti degli istituti professionali, la retribuzione segue la Tabella E1.6 allegata al CCNL 2019/2021:

  • 38,50 per ogni ora oltre l’orario curricolare
  • 19,25 per ogni ora funzionale all’insegnamento al di fuori delle 40+40 ore previste
  • 55,00 per ogni ora di recupero per alunni con debito formativo (secondaria di II grado)

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Autore

  • Valerio Di Fonso

    Nato a Sulmona nel 1993. Laureato in Lettere Moderne e in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. Ha frequentato la scuola di Giornalismo "M. Baldini" della LUISS a Roma nel biennio 2017/19. Giornalista professionista dal 2020, con esperienze presso "Il Tempo", "Mediapress", "Sky Sport", "TgrRai" e "IlGerme". Abilitato alla professione di docente sulla cdc A011