Mobilità scuola, salve le operazioni 2025/2026: interviene la Legge di bilancio 2026
La Legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025) interviene sulla mobilità del personale scolastico per scongiurare il rischio di invalidità delle procedure già svolte. Il comma
La Legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025) interviene sulla mobilità del personale scolastico per scongiurare il rischio di invalidità delle procedure già svolte. Il comma 526 stabilisce infatti che, limitatamente all’anno scolastico 2025/2026, restano valide tutte le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo e ATA già disposte per lo stesso anno.
La norma è stata introdotta a seguito della mancata certificazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità 2025-2028 da parte degli organi di controllo. Senza questo intervento legislativo, trasferimenti, passaggi di ruolo e di cattedra, nonché utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, avrebbero potuto essere esposti a contestazioni e possibili annullamenti.
Un passaggio chiave riguarda proprio la certificazione del CCNI, atto formale e obbligatorio che precede l’entrata in vigore definitiva di un contratto integrativo. La cosiddetta “Certificazione di controllo MEF e FP”, rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è infatti indispensabile per la piena validità degli accordi contrattuali.
Eppure, a distanza di mesi, il CCNI mobilità 2025-2028, firmato il 29 gennaio 2025 dalle principali organizzazioni sindacali della scuola (Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals, Gilda degli Insegnanti e Anief), non ha ancora ottenuto la convalida. Stessa sorte è toccata al CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sottoscritto il 10 luglio 2025.
Alla base dello stallo vi sarebbe il delicato nodo delle deroghe ai vincoli triennali. I contratti integrativi, infatti, introducono numerose eccezioni al vincolo di permanenza triennale per i docenti neoassunti a partire dall’anno scolastico 2023/2024. Una scelta che, di fatto, neutralizza quanto previsto in precedenza dal decreto-legge 36/2022 e dal decreto-legge 44/2023.
Secondo questa interpretazione, le disposizioni contrattuali andrebbero a superare i limiti fissati dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 59/2017, motivo per cui gli organi di controllo non avrebbero ancora proceduto alla certificazione.