Supplenze GPS: ecco cosa rischia chi rinuncia
In vista dell’assegnazione delle cattedre a tempo determinato per il personale docente, emergono chiarimenti fondamentali sulle regole previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. La normativa stabilisce con

In vista dell’assegnazione delle cattedre a tempo determinato per il personale docente, emergono chiarimenti fondamentali sulle regole previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. La normativa stabilisce con precisione la disciplina relativa alla gestione del conferimento degli incarichi da GPS e GAE, le relative sanzioni in caso di rifiuto o abbandono del servizio e le condizioni per l’eventualità del completamento orario.
Accettazione dell’incarico e posizione nei bienni successivi
I docenti che accettano la nomina conferita svolgeranno regolarmente l’incarico assegnato senza subire alcun tipo di penalizzazione. Gli stessi mantengono la facoltà, nel successivo anno scolastico, di presentare nuovamente la domanda per le 150 preferenze nel caso in cui non siano stati ancora immessi in ruolo.
D’altro canto, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 dell’OM n. 27/2026, i docenti per i quali viene disposta la conferma non partecipano alle ulteriori operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato (di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3 della Legge 124/1999) per il medesimo anno scolastico, compresa la procedura speciale di cui all’articolo 14, comma 22.
Le sanzioni per rinuncia e abbandono del servizio
Il quadro normativo fissa conseguenze particolarmente severe per chi sceglie di rinunciare all’incarico o abbandona la cattedra dopo l’assegnazione, secondo quanto prescritto dall’articolo 15, comma 1:
Mancata accettazione: La rinuncia al posto comporta l’impossibilità di conseguire supplenze sia da GAE che da GPS, comprese le graduatorie di istituto e la procedura dell’articolo 14, comma 22. La preclusione si estende a tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni ordine e grado per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
Abbandono del servizio: Chi abbandona la presa di servizio incorre nella perdita totale della possibilità di ottenere supplenze (lettere a, b e c dell’articolo 2, comma 6) per tutti i posti e gradi di istruzione cui si ha titolo, per tutto il biennio di validità delle graduatorie.
Opzioni di completamento orario
Nel caso in cui il docente abbia selezionato l’opzione per lo spezzone orario indicando la richiesta di completamento — sia per lo stesso insegnamento sia per una disciplina diversa — viene espressamente garantito il diritto a partecipare alle successive fasi di attribuzione dei posti per il raggiungimento dell’orario intero.