CSPI, “ok” al decreto sulla valutazione dei percorsi quadriennali IeFP
Nel corso della seduta plenaria svoltasi martedì in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso – a maggioranza – il proprio parere sullo schema di decreto
Nel corso della seduta plenaria svoltasi martedì in modalità telematica, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso – a maggioranza – il proprio parere sullo schema di decreto ministeriale che definisce il sistema di valutazione dell’offerta formativa dei percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il provvedimento, previsto dall’articolo 25-bis del decreto-legge 144/2022, riguarda la validazione dei percorsi IeFP ai fini dell’accesso agli ITS Academy e all’esame di maturità dell’istruzione professionale.
Nel documento approvato, il CSPI formula una serie di osservazioni puntuali, affiancate da considerazioni generali e proposte migliorative, in attesa della definizione delle specifiche linee guida che dovranno completare il quadro attuativo.
Criticità sugli strumenti del SNV
Il Consiglio rileva innanzitutto una mancata coerenza nel riferimento agli strumenti del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), in particolare RAV e Piano di Miglioramento. Secondo il CSPI, tali strumenti andrebbero adattati alla specificità dell’offerta formativa regionale della IeFP e definiti sulla base delle esperienze già maturate nel settore.
Dubbi sull’utilizzo del RAV nelle strutture formative regionali
Ulteriori perplessità emergono sull’applicazione del RAV in formato elettronico all’interno della “Scrivania del Portale SNV”: il quadro di riferimento INVALSI, necessario per la compilazione, non risulta infatti ancora ufficialmente definito. Ad oggi, sottolinea il CSPI, nel settore IeFP sono state svolte solo sperimentazioni su base volontaria.
Prove INVALSI: chiarire quali test saranno utilizzati
Il Consiglio chiede chiarimenti anche sulle prove nazionali previste all’articolo 3 del decreto: non è chiaro se si tratti delle stesse somministrate agli studenti dei percorsi scolastici quadriennali (grado 10 e 12) o di prove finali appositamente definite per le istituzioni formative accreditate dalle Regioni. Il CSPI ribadisce comunque l’importanza della partecipazione di tali istituzioni alle prove INVALSI comuni, pur nel rispetto delle peculiarità regionali.
Perplessità sull’“indice aggregato” di valutazione
Poco trasparente, secondo il CSPI, anche l’“indice aggregato” previsto dall’articolo 3: non viene spiegato da quali elementi sia composto né quale sia esattamente la sua finalità. Il testo stabilisce che tale indice venga definito dall’INVALSI sulla base dei risultati ottenuti dagli studenti del secondo anno (grado 10).
Terminologia da uniformare
Il Consiglio chiede inoltre di sostituire, in vari punti del decreto, il termine “strutture formative” con “Istituzioni formative accreditate dalle Regioni”, ritenendo quest’ultima espressione più precisa e coerente con la normativa vigente.
Necessità di adeguamenti e documenti strategici
Nelle considerazioni finali, il CSPI sollecita un adeguamento complessivo del decreto affinché risulti pienamente coerente con quanto previsto dall’art. 25-bis del D.L. 144/2022, così come modificato dalla legge 121/2024. Viene inoltre richiamata la necessità di predisporre i documenti preliminari all’istituzione del SNV per la IeFP, in particolare le linee guida che rappresentano un tassello indispensabile per definire la valutazione del sistema regionale.
Il Consiglio conclude sottolineando l’importanza di allineare i documenti strategici del SNV alle specificità proprie del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, affinché la riforma possa essere pienamente efficace e coerente con la natura dei percorsi coinvolti.