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TFR precari della scuola, sentenza storica della Corte d’Appello di Roma: “Illegittima la trattenuta del 2,5%”

Nuova e decisiva vittoria legale per il personale precario della scuola. Con una sentenza emessa lo scorso 13 ottobre, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma ha confermato l’illegittimità

TFR precari della scuola, sentenza storica della Corte d’Appello di Roma: “Illegittima la trattenuta del 2,5%”
  • PublishedNovembre 6, 2026

Nuova e decisiva vittoria legale per il personale precario della scuola. Con una sentenza emessa lo scorso 13 ottobre, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma ha confermato l’illegittimità delle trattenute del 2,50% operate in busta paga ai fini del TFR sulle retribuzioni dei lavoratori a tempo determinato, ribadendo una posizione sostenuta da tempo dalla CISL Scuola.

La pronuncia d’appello trae origine dal ricorso promosso da un gruppo di supplenti con contratto a termine alle dipendenze del Comune di Roma — tra cui insegnanti, educatori di asilo nido e docenti di religione cattolica — inteso ad accertare illecita la ritenuta stipendiale. Già accolta in primo grado dal Tribunale capitolino, la tesi dei lavoratori ha retto anche davanti al giudizio di secondo grado, promosso dal Comune di Roma nel tentativo di ribaltare il primo verdetto.

I giudici d’appello hanno respinto l’impugnazione dell’amministrazione comunale richiamando l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11663 del 2023. Secondo la Suprema Corte, sebbene per i dipendenti in regime di TFR sia prevista una riduzione della retribuzione lorda pari al previgente contributo dell’indennità di fine servizio (meccanismo introdotto per garantire l’invarianza fiscale e ritenuto legittimo dalla Consulta nella sentenza 213/2018), tale specifica disciplina non si applica al personale assunto a tempo determinato.

Il quadro normativo risulta così definitivamente chiarito: i supplenti e i lavoratori a termine hanno il pieno diritto di percepire la retribuzione integrale, priva del taglio del 2,50%.

A fronte della sentenza, la CISL Scuola — che già nel 2013 aveva promosso un’azione collettiva di diffida per bloccare i termini di prescrizione — ha riaperto i termini per l’assistenza legale. Presso le sedi territoriali del sindacato, i lavoratori interessati potranno richiedere supporto per ricorrere al Giudice del Lavoro, ottenere l’immediata cessazione del prelievo in busta paga e pretendere la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute negli anni.

Autore

  • Valerio Di Fonso

    Nato a Sulmona nel 1993. Laureato in Lettere Moderne e in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. Ha frequentato la scuola di Giornalismo "M. Baldini" della LUISS a Roma nel biennio 2017/19. Giornalista professionista dal 2020, con esperienze presso "Il Tempo", "Mediapress", "Sky Sport", "TgrRai" e "IlGerme". Abilitato alla professione di docente sulla cdc A011