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Maturità: pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali

Le scuole attendono ancora indicazioni ufficiali sul nuovo esame di Stato, ormai comunemente ridenominato “esame di maturità”. Entro il mese di gennaio, infatti, un decreto del Ministro dell’Istruzione e del

Maturità: pronunciamento del Garante per la protezione dei dati personali
  • PublishedGennaio 23, 2026

Le scuole attendono ancora indicazioni ufficiali sul nuovo esame di Stato, ormai comunemente ridenominato “esame di maturità”. Entro il mese di gennaio, infatti, un decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito dovrà individuare le discipline oggetto della seconda prova scritta, l’eventuale terza prova per specifici indirizzi di studio, le quattro materie del colloquio orale e le modalità organizzative del suo svolgimento, come previsto dal Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127.

In attesa del provvedimento ministeriale, emergono però importanti novità che riguardano il Curriculum delle studentesse e degli studenti, previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. A intervenire sul tema è stato il Garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso un parere sullo schema di decreto attuativo dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 127/2025.

Il provvedimento impegna il Ministero a comunicare agli studenti i risultati delle prove standardizzate INVALSI, integrandoli nella parte IV del Curriculum. Una novità che rappresenta il punto più controverso della riforma e che ha già suscitato le critiche e la netta contrarietà della FLC CGIL.

Alla luce delle nuove disposizioni, il Curriculum sarà articolato in quattro sezioni. La prima, “Istruzione e formazione”, raccoglie i dati relativi al percorso di studi presenti nell’E-Portfolio. La seconda, “Certificazioni”, riporta le certificazioni conseguite dagli studenti, mentre la terza, “Attività extrascolastiche”, documenta le esperienze svolte al di fuori dell’ambito scolastico. La quarta parte, “Prove nazionali”, conterrà invece la descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti nelle prove INVALSI, curata direttamente dall’Istituto nazionale di valutazione.

Il parere del Garante ha però introdotto importanti precisazioni. Solo le prime tre parti del Curriculum potranno essere messe a disposizione della Commissione d’esame prima dello svolgimento della maturità. La versione integrale, comprensiva anche della parte dedicata alle prove INVALSI, sarà accessibile agli studenti diplomati esclusivamente dopo l’emissione del diploma, tramite il servizio digitale E-Portfolio della Piattaforma Unica. Inoltre, il Curriculum non costituirà parte integrante del diploma: sarà lo studente a decidere se allegarlo integralmente o solo in alcune sue parti.

Secondo i critici della riforma, queste novità confermano le preoccupazioni già espresse in occasione dell’adozione del d.lgs. 62/2017. A distanza di anni, tornano infatti al centro del dibattito gli effetti negativi dell’obbligatorietà delle prove INVALSI ai fini dell’ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo, una scelta che continua a dividere il mondo della scuola.

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Autore

  • Valerio Di Fonso

    Nato a Sulmona nel 1993. Laureato in Lettere Moderne e in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. Ha frequentato la scuola di Giornalismo "M. Baldini" della LUISS a Roma nel biennio 2017/19. Giornalista professionista dal 2020, con esperienze presso "Il Tempo", "Mediapress", "Sky Sport", "TgrRai" e "IlGerme". Abilitato alla professione di docente sulla cdc A011