GPS: sanzioni più severe per domande e rinunce
In attesa della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale (O.M.) per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima e seconda fascia per il biennio 2026/2028, emergono importanti novità che riguardano
In attesa della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale (O.M.) per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima e seconda fascia per il biennio 2026/2028, emergono importanti novità che riguardano non solo le procedure di conferimento degli incarichi e la valutazione dei titoli, ma soprattutto un significativo inasprimento del regime sanzionatorio.
Le nuove disposizioni sembrano introdurre regole più stringenti per la mancata presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento, per l’omessa scelta delle 150 sedi, per la rinuncia a una supplenza e per la mancata assunzione di servizio, con conseguenze che potrebbero estendersi all’intero biennio di validità delle graduatorie.
Domanda obbligatoria anche senza nuovi titoli
Una delle principali novità riguarda i candidati già inseriti nelle GPS di prima e seconda fascia che non abbiano nuovi punteggi da dichiarare. Secondo la nuova O.M., anche questi aspiranti dovranno presentare comunque la domanda di aggiornamento: in caso contrario, scatterà la non inclusione nelle graduatorie per il biennio 2026/2028. Si tratta di un cambiamento rilevante rispetto alla normativa precedente, che consentiva l’inserimento automatico senza la necessità di una nuova istanza.
Scelta delle 150 sedi: effetti estesi al biennio
Cambia anche il peso della mancata presentazione della domanda per la scelta delle 150 sedi. Se in passato l’assenza di tale domanda comportava la rinuncia alle supplenze limitatamente all’anno scolastico di riferimento, la nuova ordinanza sembrerebbe estendere la sanzione all’intero biennio di validità delle GPS, escludendo il candidato da ogni possibilità di incarico a tempo determinato.
Rinuncia a una supplenza: stop totale agli incarichi
Particolarmente severa la disciplina prevista per chi rinuncia a una supplenza dopo l’assegnazione. In questo caso, il candidato perderebbe la possibilità di ottenere ulteriori incarichi non solo dalle GPS, ma anche dalle GAE e dalle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso e per ogni grado di istruzione. L’esclusione riguarderebbe l’intero biennio, comprese le supplenze brevi e gli interpelli.
Mancata presa di servizio: depennamento dalle graduatorie
Ancora più drastica la sanzione per chi accetta una supplenza ma non assume servizio entro i termini stabiliti dall’Amministrazione. In tale ipotesi è previsto il depennamento da tutte le graduatorie, comprese quelle d’istituto, per l’intero biennio di validità delle GPS.
Scelte ponderate per evitare le sanzioni
Alla luce delle nuove regole, diventa fondamentale operare scelte attente e consapevoli. Per evitare le sanzioni previste dalla nuova O.M., è consigliabile valutare con grande oculatezza non solo la provincia o la regione in cui presentare la domanda, ma anche le 150 sedi, selezionando esclusivamente scuole, comuni e distretti in cui si sia realmente disponibili ad accettare l’incarico. Una decisione affrettata potrebbe infatti tradursi nell’esclusione dalle graduatorie per tutto il biennio 2026/2028.