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Iscrizioni: ecco quando si può trattenere nella scuola dell’Infanzia il bambino

Apriranno dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie dovranno presentare la

Iscrizioni: ecco quando si può trattenere nella scuola dell’Infanzia il bambino
  • PublishedDicembre 25, 2025

Apriranno dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie dovranno presentare la domanda esclusivamente online attraverso la piattaforma ministeriale Unica, accessibile con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

La procedura telematica riguarda tutte le classi iniziali delle scuole statali, i percorsi di istruzione e formazione professionale e le scuole paritarie che aderiscono al sistema digitale. Restano invece cartacee le iscrizioni per le scuole dell’infanzia, per le scuole delle province di Trento, Bolzano e Valle d’Aosta, oltre ad alcuni percorsi specifici indicati nella nota del Ministero dell’Istruzione.

Tra le novità e le precisazioni contenute nella nota ministeriale per il prossimo anno scolastico, è prevista la possibilità di derogare all’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria in casi particolari. La deroga può riguardare bambine e bambini con disabilità, ai sensi della Legge 104/1992, oppure minori arrivati in Italia tramite adozione internazionale, qualora necessitino di un periodo aggiuntivo per raggiungere un adeguato equilibrio psicologico e una preparazione di base idonea ad affrontare il percorso scolastico.

Si tratta di situazioni eccezionali e circostanziate, che devono essere documentate e motivate. Il riferimento normativo è contenuto nelle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni adottati” (2023) e nell’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Il trattenimento può essere concesso per un solo anno.

Per la valutazione della richiesta, le scuole dovranno conservare agli atti la domanda della famiglia, la documentazione sanitaria e ogni altro elemento utile a definire la situazione personale del minore. Solo in presenza di tali documenti il Dirigente scolastico potrà autorizzare il trattenimento, con un provvedimento motivato da conservare agli atti dell’istituzione scolastica.

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Autore

  • Valerio Di Fonso

    Nato a Sulmona nel 1993. Laureato in Lettere Moderne e in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. Ha frequentato la scuola di Giornalismo "M. Baldini" della LUISS a Roma nel biennio 2017/19. Giornalista professionista dal 2020, con esperienze presso "Il Tempo", "Mediapress", "Sky Sport", "TgrRai" e "IlGerme". Abilitato alla professione di docente sulla cdc A011