Divieto di fumo a scuola: ecco cosa c’è da sapere
La tutela della salute negli ambienti scolastici passa anche attraverso il rispetto rigoroso della normativa antifumo. Per i dirigenti scolastici, conoscere in modo approfondito le leggi in materia non è
La tutela della salute negli ambienti scolastici passa anche attraverso il rispetto rigoroso della normativa antifumo. Per i dirigenti scolastici, conoscere in modo approfondito le leggi in materia non è solo un dovere amministrativo, ma una responsabilità concreta per garantire ambienti salubri e sicuri a studenti e personale.
Secondo quanto stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, nei locali pubblici – scuole comprese – è obbligatoria l’affissione di cartelli che indichino chiaramente il divieto di fumo, le relative norme di riferimento, le sanzioni previste e, soprattutto, il nominativo del responsabile incaricato della vigilanza.
Una misura che, se da un lato può sembrare formale, rappresenta in realtà un presidio fondamentale di legalità e prevenzione. Spetta infatti al dirigente scolastico designare formalmente i membri del personale preposti al controllo, i quali dovranno segnalare eventuali violazioni del divieto. Il dirigente è altresì tenuto a garantire la corretta segnaletica in tutti i plessi dell’Istituto, comprese le aree esterne, promuovendo la conoscenza della normativa da parte di tutto il personale.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013, la normativa antifumo ha subito un significativo inasprimento. Oltre al divieto assoluto di fumo tradizionale, è stata introdotta l’interdizione all’uso di sigarette elettroniche non solo nei locali scolastici, ma anche in tutte le aree all’aperto di pertinenza degli istituti: dai cortili alle scale antincendio, dalle uscite di emergenza ai campetti da gioco.
L’articolo 4, comma 2, del decreto specifica in maniera inequivocabile il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche anche presso le scuole situate in comunità di recupero, istituti penali per minorenni, centri per l’impiego e centri di formazione professionale. In caso di violazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, come già stabilito dalla legge 584/1975 e sue successive modificazioni.
La legge 128/2013, che ha convertito il DL 104, ha così aggiornato la già nota Legge Sirchia del 2003, ampliando la platea di soggetti e luoghi coinvolti dal divieto. Oggi, non è più possibile fumare né all’interno né all’esterno delle scuole, incluse le aree tecnicamente aperte ma funzionalmente collegate alla didattica e alla vita scolastica quotidiana: palestre, porticati, mense, giardini e perfino le aree antistanti gli ingressi degli edifici scolastici.
Un quadro normativo che non lascia spazio a interpretazioni e che, se ben applicato, rappresenta un passo importante per la promozione di stili di vita sani e la tutela della salute pubblica, soprattutto nelle nuove generazioni.