Studente escluso dagli esami di Stato, il Tar ordina “una sessione straordinaria”
“Il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo accoglie la domanda cautelare eammette con riserva il ricorrente a sostenere le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno
“Il tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo accoglie la domanda cautelare e
ammette con riserva il ricorrente a sostenere le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024-2025, nei modi e nei tempi indicati nella motivazione”. Così la prima sezione del Tar dell’Aquila ha accolto il ricorso presentato da uno studente dell’Istituto “Patini-Liberatore-De Panfilis” di Castel di Sangro, con disturbo specifico dell’apprendimento, contro la decisione del consiglio di classe di non ammissione agli esami di maturità.
Una esclusione giustificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi curriculari previsti dal piano di studi personalizzato PDP e dalla complessiva inadeguatezza del “bagaglio finale acquisito dallo studente” per sostenere le prove d’esame. Motivazioni che non hanno convinto i giudici amministrativi per i quali la decisione del consiglio di classe non avrebbe tenuto conto di importanti elementi. In primis la media quasi sufficiente conseguita dallo studente, infatti, si legge nell’ordinanza “l’alunno ha raggiunto gli obiettivi formativi in tutte le materie, tranne che in un determinato gruppo di materie affini e ha riportato una media complessiva pari a 5,82/10, assai prossima a quella richiesta per l’ammissione, pari a 6/10″. Considerazioni per le quali, visto anche il disturbo specifico di apprendimento DSA, “lo studente avrebbe potuto essere ammissesso all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.
A pesare ai fini dell’accoglimento del ricorso anche quanto sottolineato dalla difesa in merito alle misure didattiche inclusive. “L’impegno, l’interesse e la partecipazione carenti dimostrate dall’alunno in quel gruppo di materie – spiegano i giudici – avrebbero potuto essere verosimilmente colmati dall’implementazione delle strategie didattiche inclusive e dall’effettiva adozione delle misure dispensative previste nel PDP”. Sarebbe stata dunque la parziale attuazione del Piano didattico, insieme al disturbo dell’apprendimento a causare, secondo i giudici, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dello studente che dalla non ammissione agli esami di maturità avrebbe subito “danni gravi e non riparabili”. Il consiglio di classe infatti, come sostenuto la difesa, non ha considerato gli “effetti psicologici, scolastici e sociali negativi” della decisione con cui i docenti hanno “decretato l’immediato insuccesso scolastico dell’alunno”.
Argomentazioni condivise dai giudici amministrativi che con ordinanza hanno sospeso gli atti impugnati e disposto l’ammissione con riserva dello studente all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione MAT – Manutenzione e Assistenza Tecnica. Una “sessione straordinaria” nella quale l’alunno dovrà essere messo nelle condizioni di utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP e di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei mezzi di comprensione del testo per le prove scritte.
Istanza accolta dunque e spese compensate tra le parti che davanti ai giudici torneranno il 5 novembre, data fissata per l’udienza di trattazione del merito.