Covid-19

Bocciata alla Maturità durante il Covid perde il ricorso

Il tribunale amministrativo del Lazio chiude il caso: nessuna irregolarità, la prova è stata valida e conforme alle regole emergenziali del periodo Covid. Non c’è stato alcun errore da parte

Bocciata alla Maturità durante il Covid perde il ricorso
  • PublishedMaggio 27, 2025

Il tribunale amministrativo del Lazio chiude il caso: nessuna irregolarità, la prova è stata valida e conforme alle regole emergenziali del periodo Covid. Non c’è stato alcun errore da parte della scuola, né una valutazione ingiusta. Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 10022/2025, ha definitivamente respinto il ricorso presentato da una studentessa contro la bocciatura agli esami di Stato del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, svolti in piena emergenza sanitaria da Covid-19.

Il giudizio, depositato il 26 maggio 2025, mette la parola fine a un contenzioso che ha chiamato in causa il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico frequentato dalla ricorrente.

Ricorso respinto: “Nessun vantaggio se l’anno successivo è stato superato”

Una delle motivazioni principali con cui i giudici hanno respinto l’istanza riguarda l’assenza di interesse attuale al ricorso. Secondo il tribunale, la studentessa ha già frequentato e superato l’anno scolastico successivo, il 2021-2022, e non ha fornito elementi utili per rimettere in discussione la precedente valutazione. “Se si è iscritta ed ha superato l’anno successivo – si legge nella sentenza – non può ricavare alcun vantaggio dall’accoglimento del presente ricorso.”

Pandemia e crediti scolastici: le accuse non reggono

La studentessa contestava le modifiche alla valutazione dei crediti formativi, introdotte con le ordinanze ministeriali legate al Covid, sostenendo che tali cambiamenti avessero penalizzato il suo esito finale. Ma il TAR è stato chiaro: nessuna “prova di resistenza” è stata presentata per dimostrare che, con le regole precedenti, l’esito sarebbe stato diverso.

Inoltre, la commissione esaminatrice aveva già tenuto conto del contesto emergenziale, ammettendola comunque agli esami, nonostante una grave insufficienza in una disciplina caratterizzante il corso di studi.

BES non attivati e alternanza regolarmente svolta

Altro elemento emerso dai verbali d’esame: la studentessa ha rinunciato all’utilizzo degli strumenti compensativi previsti per il suo BES (Bisogni Educativi Speciali). Una scelta che, secondo i giudici, ha pesato sull’esito della prova.

Anche le contestazioni relative all’alternanza scuola-lavoro sono state rigettate: il colloquio sull’esperienza PCTO è stato regolarmente svolto e valutato dalla commissione.

Il TAR: “Conta il rendimento complessivo”

La sentenza sottolinea come il superamento dell’esame di Stato debba fondarsi sul rendimento globale dello studente e non su singole prestazioni brillanti: “Una valutazione positiva su aspetti specifici – scrive il TAR – non può compensare le insufficienze nelle discipline curricolari.”

Respinta anche la richiesta di risarcimento

Infine, il risarcimento per danni richiesto dalla studentessa è stato negato, per assenza di un fatto illecito. Secondo i giudici, l’intera procedura è stata corretta e conforme alle disposizioni straordinarie adottate in ambito scolastico durante la pandemia.

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