Educatori nei servizi per l’infanzia (0-3): titoli di accesso aggiornati
Il Decreto ministeriale 378/18 aveva definito, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera e del Decreto legislativo 65/17, i titoli di accesso alla professione di educatore nei servizi per l’infanzia (0-3) a decorrere dal 2019/2020.
Il Decreto ministeriale 378/18 aveva definito, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera e del Decreto legislativo 65/17, i titoli di accesso alla professione di educatore nei servizi per l’infanzia (0-3) a decorrere dal 2019/2020.
Il decreto legge 90/25 come convertito in legge 109/25 (art. 2 comma 1-quater) è intervenuto ulteriormente sulla fase transitoria modificando l’art. 14 comma 3 del Dlgs 65/17, sanando una situazione anomala determinata dai ritardi nell’attivazione dei percorsi specifici della laurea L19. Vai al sito di Normattiva.
I requisiti richiesti dal DLgs 65/17 e dai decreti applicativi non vanno confusi con quelli previsti dalla legge di bilancio 2018, che ha recepito il “disegno di legge Iori”, per il profilo di ”educatore professionale socio-pedagogico” che è relativo a tutte le altre professioni educative con esclusione dei servizi per l’infanzia 0-3: vedi la notizia specifica.
Il decreto legislativo 65/17 aveva indicato come titoli di accesso:
- La laurea in scienze dell’educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia
- La laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.
Con il decreto 378/18:
- si definiscono i crediti necessari affinché la laurea L19 sia considerata “specifica”: vedi allegato B.
- si definiscono le caratteristiche e i contenuti del corso di specializzazione destinato ai laureati in scienze della formazione primaria (nuovo ordinamento [LM 85bis] e vecchio ordinamento, indirizzo infanzia).
Il decreto legislativo 65/17 (art. 14) aveva anche previsto che ai fini dell’accesso al profilo restassero validi i titoli previsti dalle normative regionali e che fossero fatti salvi gli accessi avvenuti in precedenza (chi era già in servizio).
Nella nota di accompagnamento al Decreto (14176/18), si fornirono ulteriori chiarimenti rispetto alla fase transitoria (ora aggiornata dal DL 90/25) prevedendo come titoli di accesso validi, analogamente a quelli previsti dalle normative regionali, anche:
- La laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni)
- La laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione.
Pertanto i titoli di accesso alla professione di educatore nei servizi per l’infanzia (0-3) sono i seguenti
| A regime | La laurea in scienze dell’educazione (L19) con indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia come da allegato B al DM 378/18.La laurea in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari regolamentato dal Dm 378/18. |
| Titoli che restano validi se conseguiti da chi si era immatricolato entro l’a.a 2018/2019 | La laurea della classe L19 (senza ulteriori specificazioni)La laurea in Scienze della formazione primaria senza il corso di specializzazione. |
| Titoli che restano validi se conseguiti entro l’anno scolastico o accademico 2021/2022 | I titoli previsti dalle normative regionali per l’accesso al profilo di educatore nei servizi per l’infanzia (0-3). Tali titoli restano validi solo nella Regione che li prevedeva e non in altre se non previsti dalla specifica norma regionale. |