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Esiti degli esami pubblicati online: multa da 2.000 euro a un liceo

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione amministrativa di 2.000 euro a un istituto superiore per la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di nomi

Esiti degli esami pubblicati online: multa da 2.000 euro a un liceo
  • PublishedFebbraio 11, 2026

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione amministrativa di 2.000 euro a un istituto superiore per la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale di nomi e voti degli studenti, relativi alle prove intermedie e agli esami di Stato. Online era finito anche il diario dei colloqui orali, con date e nominativi degli alunni suddivisi per classe.

Secondo l’Autorità, la diffusione di tali informazioni ha violato la normativa in materia di privacy, che consente l’accesso a questi dati solo tramite l’albo cartaceo dell’istituto o l’area riservata del registro elettronico, non attraverso pagine web liberamente consultabili.

Il reclamo di una studentessa

La vicenda è emersa a seguito del reclamo presentato da una studentessa, che ha segnalato al Garante la presenza sul sito della scuola degli esiti delle prove d’esame. Gli accertamenti successivi condotti dall’Ufficio dell’Autorità hanno confermato la segnalazione, rilevando anche la pubblicazione del calendario dei colloqui orali con l’indicazione dei nominativi degli studenti.

La versione della scuola: «Errore involontario»

Nel corso dell’istruttoria, il dirigente scolastico ha attribuito l’accaduto a un errore materiale. La pubblicazione, secondo quanto riferito, sarebbe stata causata da un fraintendimento delle disposizioni da parte di un’assistente amministrativa, che avrebbe caricato i documenti nell’area pubblica del sito anziché limitarne l’inserimento nell’archivio elettronico interno e nel Registro elettronico.

L’istituto ha inoltre evidenziato di aver rimosso tempestivamente i contenuti contestati e di aver avviato iniziative di formazione specifica per il personale, al fine di prevenire il ripetersi di simili episodi.

I chiarimenti del Garante

Nel provvedimento sanzionatorio, il Garante ha ribadito che il trattamento dei dati personali da parte delle scuole, in quanto soggetti pubblici, è consentito solo quando previsto da una norma di legge o necessario per lo svolgimento di un compito di interesse pubblico.

In ambito scolastico, la diffusione degli esiti degli esami è regolata in modo stringente: i risultati possono essere affissi all’albo e pubblicati esclusivamente nell’area riservata del registro elettronico, accessibile soltanto agli studenti interessati. La pubblicazione sul sito web istituzionale, aperto a chiunque, costituisce invece una diffusione illecita, in contrasto con i principi di liceità, correttezza e trasparenza sanciti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

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Autore

  • Valerio Di Fonso

    Nato a Sulmona nel 1993. Laureato in Lettere Moderne e in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. Ha frequentato la scuola di Giornalismo "M. Baldini" della LUISS a Roma nel biennio 2017/19. Giornalista professionista dal 2020, con esperienze presso "Il Tempo", "Mediapress", "Sky Sport", "TgrRai" e "IlGerme". Abilitato alla professione di docente sulla cdc A011