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PA e Scuola, via libera definitivo al “Decreto P.A.”: tutte le novità dalla Gazzetta Ufficiale

Diventa ufficialmente legge il Decreto P.A. (d.l. 144/2026): il testo è stato convertito nella legge n. 174 del 5 ottobre 2026 e ha fatto il suo esordio in Gazzetta Ufficiale

PA e Scuola, via libera definitivo al “Decreto P.A.”: tutte le novità dalla Gazzetta Ufficiale
  • PublishedOttobre 9, 2026

Diventa ufficialmente legge il Decreto P.A. (d.l. 144/2026): il testo è stato convertito nella legge n. 174 del 5 ottobre 2026 e ha fatto il suo esordio in Gazzetta Ufficiale (n. 232 del 6 ottobre). Il provvedimento introduce importanti correttivi per la gestione del personale della Pubblica Amministrazione e definisce nuove regole per il settore scolastico, toccando aspetti cruciali come le ferie non godute, la parità scolastica e le graduatorie dei concorsi docente.

Ferie non godute: paletti più stringenti sul pagamento

L’articolo 1 (commi 1-2) interviene sulla disciplina della fruizione delle ferie nel pubblico impiego, modificando la normativa del 2012. La regola generale ribadisce la responsabilità del datore di lavoro nel garantire al dipendente la piena fruizione di ferie, riposi e permessi. L’indennità sostitutiva (il pagamento delle ferie non godute) rimane fruibile unicamente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La vera svolta riguarda la procedura d’invito e la prova dell’impossibilità:

  • Il datore di lavoro sarà tenuto a invitare formalmente il dipendente a utilizzare i giorni di congedo spettanti.
  • Qualora il lavoratore scelga in modo consapevole di non usufruirne, perderà ogni diritto a qualsiasi liquidazione economica al momento dell’uscita dal servizio.
  • In caso di contenzioso o richiesta di indennizzo, graverà sul dirigente l’onere di dimostrare le ragioni oggettive che hanno impedito la fruizione del riposo.

Le nuove disposizioni si applicheranno ai periodi di ferie maturati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione. Fanno eccezione i docenti e il personale ATA con supplenze brevi o contratti fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni spettanti e quelli effettivamente fruibili.

Scuole paritarie: proroga di due anni per i requisiti del personale

Per quanto riguarda le scuole paritarie, l’articolo 5 (comma 1) dispone una proroga biennale – estesa ai crediti formativi dei bienni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 – del regime straordinario previsto dalla legge 62/2000. Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della parità scolastica, viene salvaguardato il servizio svolto da docenti non abilitati che abbiano maturato almeno tre anni di insegnamento negli ultimi dieci, qualora l’iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza di posti nell’offerta formativa.

Concorsi docenti: stop alla cancellazione dalle graduatorie ordinarie

Accogliendo una sollecitazione già emersa nel dibattito sindacale nei mesi estivi, l’articolo 5 (comma 2) modifica la disciplina sul reclutamento (d.lgs. 59/2017). Con la nuova norma, il docente che supera l’anno di prova con valutazione positiva e viene confermato in ruolo sarà sì cancellato dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) e di istituto, ma non verrà più depennato dalle graduatorie dei concorsi ordinari nei quali risulta inserito.

Autore

  • Valerio Di Fonso

    Nato a Sulmona nel 1993. Laureato in Lettere Moderne e in Filologia, Linguistica e Tradizioni Letterarie. Ha frequentato la scuola di Giornalismo "M. Baldini" della LUISS a Roma nel biennio 2017/19. Giornalista professionista dal 2020, con esperienze presso "Il Tempo", "Mediapress", "Sky Sport", "TgrRai" e "IlGerme". Abilitato alla professione di docente sulla cdc A011