Mobilità: ecco il calcolo del punteggio
Con l’avvicinarsi delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2026/2027, cresce l’attenzione degli insegnanti sui criteri di calcolo del punteggio, elemento decisivo per ottenere trasferimenti o assegnazioni. Le regole sono

Con l’avvicinarsi delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2026/2027, cresce l’attenzione degli insegnanti sui criteri di calcolo del punteggio, elemento decisivo per ottenere trasferimenti o assegnazioni.
Le regole sono stabilite dal Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) 2025/2028, che definisce in modo dettagliato le modalità di valutazione dell’anzianità di servizio, con particolare riferimento al servizio di ruolo.
Punteggio mobilità: escluso l’anno in corso
Per la mobilità 2026/2027, sia a domanda sia d’ufficio, l’allegato 2 del CCNI chiarisce che nel calcolo dell’anzianità di servizio non deve essere considerato l’anno scolastico in corso.
Viene invece valutato il servizio di ruolo prestato nel ruolo di appartenenza a partire dalla decorrenza giuridica della nomina. Questo costituisce la base per determinare il punteggio complessivo.
Sei punti per ogni anno di servizio
Il sistema prevede l’attribuzione di sei punti per ogni anno di servizio svolto nel ruolo di appartenenza. Il punteggio è riferito allo specifico ordine di scuola:
- scuola dell’infanzia;
- scuola primaria;
- scuola secondaria di primo grado;
- scuola secondaria di secondo grado.
Servizi equiparati al ruolo di appartenenza
Il contratto individua anche diverse situazioni in cui il servizio viene comunque considerato valido come servizio di ruolo.
Tra queste rientra il servizio prestato dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate come insegnanti a partire dall’anno scolastico 1978/79, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
È inoltre valutato come servizio nel ruolo di appartenenza quello svolto nella scuola secondaria in una classe di concorso diversa da quella di titolarità, purché sia previsto il passaggio di cattedra.
Sono inclusi nel conteggio anche:
- i periodi di assenza per malattia;
- i congedi parentali previsti dal decreto legislativo n. 151/2001;
- il congedo biennale per assistenza a familiari con grave disabilità;
- i periodi di servizio prestati a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- il servizio svolto dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico;
- i periodi riconosciuti tramite “restitutio in integrum” a seguito di sentenza.
Quando il punteggio raddoppia
In alcune situazioni specifiche il punteggio può essere raddoppiato. Ciò avviene per il servizio effettivamente prestato:
- nelle piccole isole;
- nelle scuole speciali o a indirizzo didattico differenziato, compresi i posti di sostegno e le dotazioni organiche di sostegno (DOS), se la domanda di trasferimento riguarda tali tipologie;
- nelle scuole primarie di montagna;
- nei Paesi in via di sviluppo.
Un sistema decisivo per la mobilità
Il calcolo del punteggio resta quindi un passaggio cruciale per la mobilità dei docenti. La corretta valutazione del servizio di ruolo, insieme alle eventuali maggiorazioni previste, può fare la differenza nell’accesso ai trasferimenti, rendendo fondamentale per gli insegnanti conoscere nel dettaglio le regole stabilite dal CCNI.