Docenti in malattia: gli obblighi di reperibilità
Anche per gli insegnanti in malattia valgono regole stringenti in materia di reperibilità e controlli fiscali. Durante l’assenza per motivi di salute, il personale docente è tenuto a rendersi disponibile
Anche per gli insegnanti in malattia valgono regole stringenti in materia di reperibilità e controlli fiscali. Durante l’assenza per motivi di salute, il personale docente è tenuto a rendersi disponibile per eventuali visite di controllo medico, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale.
Fasce orarie obbligatorie per i controlli
I docenti in malattia devono essere reperibili presso il proprio domicilio tutti i giorni indicati nel certificato medico – inclusi sabati, domeniche e festivi – nelle seguenti fasce orarie:
- dalle 10:00 alle 12:00
- dalle 17:00 alle 19:00
Durante questi orari, il medico dell’INPS può effettuare controlli domiciliari per verificare lo stato di salute e la reale impossibilità a svolgere l’attività lavorativa.
Sanzioni per irreperibilità
L’assenza ingiustificata alla visita di controllo comporta gravi conseguenze economiche per l’insegnante. Le sanzioni previste sono:
- Alla prima assenza: sospensione dell’indennità di malattia fino a 10 giorni dalla data di inizio dell’assenza;
- Alla seconda assenza: riduzione del 50% dell’indennità per tutto il periodo restante;
- Alla terza assenza: perdita totale dell’indennità a partire dal giorno della terza irreperibilità.
Cosa succede se il medico non trova il docente a casa
In caso di assenza al momento della visita domiciliare, il medico lascia un avviso in busta chiusa per una successiva convocazione presso un ambulatorio. Il mancato rispetto di questo secondo appuntamento è equiparato a una seconda assenza ingiustificata, con applicazione automatica delle relative sanzioni.
Esenzioni per patologie gravi o invalidità
Non tutti i docenti sono tenuti alla reperibilità. Secondo il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, sono esonerati dall’obbligo di permanenza domiciliare durante le fasce orarie:
- I docenti affetti da gravi patologie che necessitano di trattamenti salvavita;
- Coloro che soffrono di malattie riconosciute come causa di servizio, con menomazioni comprese nelle prime tre categorie della Tabella A o patologie indicate nella Tabella E del D.P.R. n. 834/1981;
- I docenti con una invalidità accertata pari o superiore al 67%.
Per questi insegnanti, non sussiste l’obbligo di essere presenti in casa negli orari previsti per i controlli.