Supplenze scuola 2026/27, nuove regole in arrivo: più flessibilità per il personale ATA
È ufficiale: con la nota ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la consueta circolare sulle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027. Un
È ufficiale: con la nota ministeriale n. 11814 del 6 maggio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la consueta circolare sulle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027. Un documento atteso da migliaia di lavoratori precari della scuola che definisce criteri, tempi e modalità per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, introducendo anche alcune novità significative, soprattutto per il personale ATA.
Accettare un incarico… senza chiudere altre porte
La principale novità riguarda i tempi e le possibilità di scelta: accettare una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non impedirà più di accettarne un’altra per un diverso profilo professionale. L’unica condizione è che la nuova proposta arrivi prima dell’inizio delle lezioni. Una modifica che amplia i margini di manovra per i lavoratori, superando il vecchio vincolo legato alla presa di servizio.
Spezzoni e completamento: più tutele
Confermata la possibilità di completare l’orario in caso di incarichi su spezzone. Inoltre, sarà possibile lasciare un part-time per accettare un posto intero, ma solo se al momento della prima convocazione non erano disponibili cattedre complete. Il completamento resta però vincolato allo stesso profilo professionale.
Supplenze brevi ancora limitate
Resta uno dei nodi più critici: il divieto di sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, già previsto dalle leggi di Bilancio, continua a pesare sull’organizzazione scolastica. I dirigenti non potranno conferire supplenze brevi per assistenti amministrativi e tecnici, salvo eccezioni limitate, mentre per i collaboratori scolastici lo stop vale nei primi sette giorni di assenza (salvo casi motivati).
Una parziale apertura riguarda però le assenze prolungate: grazie alla normativa vigente, le scuole potranno procedere alle nomine dopo il trentesimo giorno di assenza del titolare.
Servizi compatibili (ma non contemporanei)
La circolare chiarisce anche un punto spesso controverso: nello stesso anno scolastico è possibile svolgere incarichi diversi (docente, ATA o istitutore, anche in scuole non statali), purché non si sovrappongano nel tempo.
Deleghe e rinunce: meno sanzioni
Chi non può presentarsi alla convocazione potrà delegare un rappresentante. E nei casi previsti dalla normativa, non scatteranno sanzioni per la rinuncia o la mancata presa di servizio, offrendo così maggiore tutela ai candidati.
DSGA e incarichi di sostituzione
Per il profilo di DSGA – oggi inquadrato nell’area dei funzionari – le sostituzioni seguiranno le regole previste dal nuovo contratto collettivo e dai recenti decreti ministeriali, con criteri più strutturati per la copertura dei posti vacanti.
Legge 104: priorità sì, ma con limiti
Confermata la priorità nella scelta della sede per i beneficiari della Legge 104/1992, ma con paletti precisi: vale solo tra candidati con incarichi della stessa durata e non consente di scavalcare chi precede in graduatoria. Inoltre, chi assiste un familiare potrà esercitare il diritto solo nel comune di riferimento (o nei comuni vicini, se necessario).
Riserva dei posti
Resta infine il diritto alla riserva dei posti per le categorie tutelate dalla Legge 68/1999 e da altre normative specifiche, valido sia per le assunzioni a tempo determinato che indeterminato.