PNRR3, ecco come funzionano le riserve di posti nella graduatoria
Nel concorso docenti PNRR3, uno degli aspetti più rilevanti per i candidati che superano le prove riguarda il diritto alla riserva dei posti nella formulazione della graduatoria di merito. La
Nel concorso docenti PNRR3, uno degli aspetti più rilevanti per i candidati che superano le prove riguarda il diritto alla riserva dei posti nella formulazione della graduatoria di merito. La normativa di riferimento è articolata e combina disposizioni generali sui concorsi pubblici con regole specifiche previste dai bandi emanati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il principio generale è fissato dall’articolo 5 del D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 82/2023, secondo cui nei concorsi pubblici le riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare il 50% dei posti messi a concorso.
Una delle principali novità del concorso PNRR3 riguarda la riserva del 30% dei posti prevista per i docenti con esperienza di servizio nelle scuole statali. In base all’articolo 13, comma 9, del DM 205/2023, i bandi DDG 2938/2025 (infanzia e primaria) e DDG 2939/2025 (secondaria) riconoscono questa riserva ai candidati che abbiano svolto, entro il termine di presentazione della domanda, almeno tre anni di servizio scolastico, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, di cui almeno uno specifico sulla classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
La riserva, tuttavia, si applica solo se i posti messi a bando sono superiori a quattro. Per la scuola secondaria, dunque, nelle classi di concorso con uno, due o tre posti disponibili la riserva non opera.
Accanto a questa previsione, restano valide le riserve di legge, che tutelano diverse categorie. In particolare, una quota fino al 7% dei posti è riservata alle persone con disabilità, come previsto dalla legge 68/1999, includendo invalidi civili o del lavoro, invalidi di guerra o per servizio, persone con disabilità intellettiva, non vedenti e sordomuti. A questa si aggiunge un’ulteriore quota dell’1% destinata a categorie specifiche, tra cui orfani e coniugi superstiti per cause di lavoro o di servizio, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, profughi rimpatriati e testimoni di giustizia.
Un’altra importante riserva riguarda i volontari delle Forze Armate: il 30% dei posti è destinato ai militari volontari congedati senza demerito e agli ufficiali in ferma prefissata o biennale, come previsto dal D.Lgs. 66/2010. A questi si affianca una riserva del 15% per gli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Nazionale o Universale, in base alla normativa più recente.
Nel caso in cui un candidato rientri in più categorie riservatarie, la normativa stabilisce che venga applicata la riserva più favorevole, seguendo un preciso ordine di priorità. In particolare, le assunzioni dei riservisti tutelati dalla legge 68/1999 avvengono prima di quelle previste per i volontari delle Forze Armate e del Servizio Civile.