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Permessi nel comparto scuola

Permessi nel comparto scuola: ecco cosa prevede il CCNL Nel quadro normativo che regola i diritti del personale scolastico, è fondamentale richiamare quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del CCNL

Permessi nel comparto scuola
  • PublishedMaggio 20, 2025

Permessi nel comparto scuola: ecco cosa prevede il CCNL

Nel quadro normativo che regola i diritti del personale scolastico, è fondamentale richiamare quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del CCNL Scuola 2019-2021. Tale norma stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal contratto vigente, continuano ad applicarsi, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001, i contratti collettivi precedenti e le specifiche norme di settore, purché compatibili o non sostituite.

Permessi per lutto: resta valido l’art. 15 del CCNL 2006/2009

In merito ai permessi per motivi di lutto, rimane pienamente in vigore l’art. 15, comma 1 del CCNL Scuola 2006/2009, non abrogato dal contratto più recente. Secondo questa disposizione, il personale a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione (anche autocertificata), a tre giorni di permesso retribuito per ogni evento luttuoso.

Chi rientra tra i beneficiari del permesso

I tre giorni di permesso possono essere richiesti in caso di decesso di:

  • Coniuge o parte dell’unione civile
  • Parenti entro il secondo grado: genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, nipoti (intesi come figli dei figli)
  • Affini di primo grado: suoceri, generi, nuore
  • Conviventi stabili, se la convivenza risulta da certificazione anagrafica

Questi permessi non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.

Casi in cui il permesso non è riconosciuto

Il diritto non si applica ai parenti di terzo grado, come:

  • Nipoti intesi come figli di fratelli o sorelle
  • Zii, propri o del coniuge
  • Cognati, considerati affini di secondo grado

In tali casi, l’assenza può essere giustificata solo tramite i permessi per motivi familiari, come previsto dal comma 2 dell’art. 15 del CCNL 2006/2009.

Le novità per i contratti a tempo determinato

Dal 18 gennaio 2024, anche i docenti e il personale ATA con contratti di supplenza (al 30 giugno, al 31 agosto o brevi e saltuari) sono coperti dal nuovo art. 35 del CCNL 2019/2021, che abroga e sostituisce l’art. 19 del contratto precedente.

Il comma 8 dell’art. 35 riconosce a questi lavoratori tre giorni di permesso retribuito per lutto, alle stesse condizioni del personale a tempo indeterminato. Anche in questo caso, i giorni non riducono le ferie e valgono per l’anzianità di servizio.

Permesso valido per ogni singolo evento luttuoso

Un aspetto particolarmente importante riguarda la ripetibilità del permesso: i tre giorni si riferiscono a ogni singolo evento luttuoso che avvenga durante l’anno scolastico. Ciò significa che, in caso di più lutti, il dipendente avrà diritto a tre giorni per ciascun evento, anche non consecutivi.

Fruizione differita del permesso

Sul tema è intervenuta anche l’ARAN, chiarendo che il permesso non deve essere necessariamente fruito immediatamente dopo l’evento. Il lavoratore può infatti differirne l’uso per motivi organizzativi, purché in un tempo ragionevole rispetto al lutto subito.

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